DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 settembre 2015, n. 186 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti a sostegno dei centri di aggregazione giovanile dall'articolo 24 della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'). (15R00492)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 23 settembre 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunita'), che ha ridefinito e innovato il sistema generale delle azioni e degli interventi regionali nel settore delle politiche giovanili;

Viste in particolare le disposizioni di cui agli articoli: 24, che prevede la concessione di contributi per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attivita' di centri di aggregazione giovanile, nonche' per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attivita' medesime;

33, in base al quale i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati in via regolamentare, previo parere della Commissione consiliare competente;

34, comma 1, in base al quale fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi promozionali e di sostegno previsti dagli articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e i relativi regolamenti di attuazione, tra cui anche il regolamento emanato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 036/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge regionale 12/2007);

34, comma 2, in base al quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti per la disciplina degli interventi di cui ai citati articoli 21, 22 e 24 della legge stessa, i regolamenti attuativi degli articoli 15 e 16 della legge...

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