DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 agosto 2015, n. 157 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 261 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli di cui all'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17. (Legge finanziaria 2009)). (15R00439)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32 del 12 agosto 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'art. 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilita' del Fondo di rotazione in agricoltura nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis», per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti, emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0261/Pres., di seguito denominato regolamento;

Visto il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0108/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilita' dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi de minimis;

Visto il regolamento di modifica emanato con proprio decreto 24 novembre 2014, n. 0223/Pres., che ha modificato le condizioni di ammissibilita' dei finanziamenti ampliando ulteriormente la tipologia di operazioni finanziabili;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 7, del regolamento, che dispone che i finanziamenti siano concessi per una quota pari a quella del fatturato delle imprese riferibile esclusivamente all'attivita' di produzione di prodotti agricoli rispetto al fatturato globale dell'impresa, purche' tale quota sia almeno pari al settanta per cento;

Considerato che la comunicazione della Commissione europea Ref. Ares(2015)1232114 del 20 marzo 2015, in materia di applicazione della regolamentazione de minimis ad imprese che svolgono diverse tipologie di attivita', ha evidenziato che gli aiuti de minimis possono essere distribuiti proporzionalmente tra le varie attivita', senza l'obbligo che la tipologia di attivita' oggetto del finanziamento raggiunga una quota minima rispetto al fatturato globale...

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