DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 marzo 2015, n. 47 - Regolamento recante requisiti e modalita' per il riconoscimento della qualifica di fattoria didattica o di fattoria sociale e disposizioni in materia di contributi assegnati dalle Province per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche o per le attivita' nelle fattorie sociali, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive). (15R00238)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2015) IL PRESIDENTE Visto l'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive) che disciplina le fattorie didattiche e sociali e prevede, in particolare, l'erogazione di contributi da parte delle Province al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA, nonche' per sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte nelle fattorie sociali inserite nell'elenco tenuto dall'ERSA a supporto dei soggetti che presentano forme di fragilita' o di svantaggio psicofisico o sociale;

Considerato che, prima con l'articolo 97, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e poi con l'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016), sono state apportate modifiche sostanziali alla disciplina della materia;

Preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2004, ai sensi del quale i beneficiari dei contributi assegnati dalle Province per sostenere le spese di attivita' organizzate e svolte nelle fattorie sociali non sono piu' i soggetti che presentano forme di fragilita' o di svantaggio psicofisico o sociale, ma sono gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), i soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), nonche' le Aziende per i servizi sanitari;

Visto, in particolare, l'articolo 23, comma 4, della legge regionale 18/2004, che demanda al regolamento regionale gli ulteriori criteri e le modalita' per l'attuazione dell'intervento, ivi compresa l'indicazione dei requisiti e degli impegni che le...

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