DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 gennaio 2015, n. 14 - Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli ecologici finalizzato al ringiovanimento del parco auto del territorio regionale, emanato con DPReg. 73/2014. (15R00087)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 28 gennaio 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attivita' economiche e affari economici e fiscali) ed in particolare l'art. 84, comma 1, come modificato dall'art. 19 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attivita' produttive) il quale prevede che, la Regione, al fine di consentire il ringiovanimento del parco auto circolante sul territorio regionale, in un'ottica di tutela dell'ambiente, nonche' di sviluppo della sicurezza stradale, sostiene l'acquisto di veicoli nuovi, per l'uso individuale, destinati al trasporto di persone, con emissioni dichiarate pari o inferiori a 120 g/km CO2 , immatricolati Euro 5 o Euro 6 dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo;

Visto l'art. 84, comma 2, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro, per le finalita' di cui al comma 1, la concessione di un contributo di 1.000 euro, per una volta, a soggetti privati, a condizione che vi sia la contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti);

Visto l'art. 84, comma 3, della legge regionale 21/2013 il quale prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 e' concesso per il tramite di Unioncamere FVG la quale ha facolta' di operare anche mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5. Visto l'art. 84, comma 4, della legge regionale 21/2013 il quale prevede che con regolamento regionale, sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalita' di cui al comma 1, nonche' e' definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati;

Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 84 della legge regionale 21/2013 per l'acquisto di veicoli...

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