DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 4 settembre 2018, n. 23 - Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22, recante «Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali», pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 36/Sez. gen del 6 settembre 2018. (18R00373)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 7 agosto 2018, n. 795 e constatato con riferimento al proprio decreto del 16 agosto 2018, n. 22 che per mero errore non e' stata riportato l'allegato A, e che e' pertanto necessario rettificare ed integrare nel senso sopra indicato il proprio decreto del 16 agosto 2018, n. 22, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 23 agosto 2018, n. 34, Emana il seguente regolamento di rettifica: Allegato A Parte integrante del proprio decreto del 16 agosto 2018, n. 22 SCHEMA DI STATUTO Le parti di testo in grigio devono essere adattate in base alle esigenze della singola scuola professionale. Le parti di testo in giallo sono riprese dal decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22 (Regolamento di esecuzione relativo all'autonomia e alla partecipazione nelle scuole professionali) Art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Autonomia statutaria 1. Alle scuole professionali e' riconosciuta l'autonomia statutaria quale manifestazione del potere di regolamentare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. In tal senso, le scuole professionali disciplinano, nel rispetto delle disposizioni generali di cui al presente regolamento, con proprio statuto l'istituzione, la composizione e il funzionamento degli organi scolastici, nonche' le forme e le modalita' di partecipazione della comunita' scolastica. Inoltre, lo statuto definisce, per i percorsi di apprendistato, le forme e le modalita' di partecipazione dei formatori e delle formatrici. Lo statuto si orienta allo statuto tipo (allegato A) messo a disposizione alle scuole. 1. TITOLO ORGANI COLLEGIALI Art. 17 del Decreto del Presidente della Provincia n. 22/2018 Consiglio di istituto 1. Il consiglio di istituto ha compiti di indirizzo generale dell'attivita' della scuola professionale. In particolare: a) redige, approva e modifica lo statuto, comprese le modalita' di elezione nonche' la sostituzione dei propri componenti, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

  1. approva il piano triennale dell'offerta formativa;

  2. approva il budget economico e il budget degli investimenti;

  3. approva il bilancio di esercizio;

  4. delibera il regolamento di istituto;

  5. approva direttive per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni;

  6. esercita tutte le ulteriori funzioni riconosciute da disposizioni provinciali. 2. Il consiglio di istituto rimane in carica tre anni scolastici ed e' rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza. 3. La composizione del consiglio di istituto e' fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri: a) il o la dirigente e' membro di diritto;

  7. il numero delle rappresentanze elette dagli alunni e dalle alunne nonche' dai genitori corrisponde al numero delle rappresentanze elette dal personale docente;

  8. una o un rappresentante della segreteria della scuola professionale e' membro di diritto;

  9. il consiglio puo' essere integrato da ulteriori persone che non hanno diritto di voto;

  10. il consiglio e' composto da almeno otto membri. 4. Il consiglio di istituto e' presieduto da un componente, eletto nel suo seno;

    in caso di parita' di voto prevale il voto del o della presidente. 5. Gli alunni e le alunne minorenni che fanno parte del consiglio di istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio nonche' l'utilizzo delle risorse finanziarie. Articolo 1 Il consiglio di istituto 1. Il consiglio di istituto consta di quattordici componenti, e precisamente del o della dirigente e della segretaria o del segretario della scuola professionale, di sei rappresentanti del personale docente, di tre rappresentanti dei genitori e di tre rappresentanti delle alunne o degli alunni. 2. Il consiglio di istituto viene integrato dai seguenti ulteriori componenti senza diritto di voto: [a) ...] [b) ...] 3. Possono essere invitati a prendere parte con funzione consultiva alle sedute del consiglio di istituto anche esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari e quali consulenti nell'ambito delle scuole professionali. Articolo 2 Il consiglio di direzione 1. Il consiglio di direzione si compone del o della dirigente, del relativo sostituto o della relativa sostituta e di tre persone scelte annualmente all'interno del collegio dei docenti. 2. Il consiglio di direzione decide a) [...], b) [...]. 3. Inoltre il consiglio di direzione consiglia il o la dirigente e funge da tramite tra quest'ultimo o quest'ultima ed il corpo insegnanti, contribuendo in tal modo ad un clima di lavoro favorevole nella scuola. In particolar modo prima del nuovo acquisto di arredamenti e modifiche architettoniche deve essere sentito il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT