DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1 agosto 2016, n. 20 - Modifica del regolamento relativo all'ordinamento del commercio. (16R00501)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 830 del 26 luglio 2016;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 20/ter (Distributori di carburante ad uso privato interno). - 1. Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o piu' apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse. 2. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dal direttore di ripartizione competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'art. 23. L'attivazione e' subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'ufficio provinciale commercio e servizi d'intesa con l'ufficio provinciale prevenzione incendi e l'ufficio provinciale tutela acque. 3. L'autorizzazione e' rilasciata, prescindendo dalla capacita' di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente e' di almeno cinque unita'. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacita' di carico superiore alle 3,5 tonnellate e' considerato pari ad una unita'. Il veicolo avente una capacita' di carico inferiore, immatricolato come autocarro, viene considerato pari a mezza unita'. Nel caso di imprese che svolgono attivita' di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti e'...

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