DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2016, n. 2 - Modifiche del regolamento di esecuzione in materia di tutela delle acque. (16R00077)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 dicembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1508 del 22 dicembre 2015 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. -. 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituita: «a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'azienda nel corso di un anno, calcolati secondo l'Unita' Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, determinata come segue: 1) bovini, jak e zebu' oltre i 2 anni = 1 UBA;

2) bovini, jak e zebu' da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA;

3) bovini, jak e zebu' da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA;

4) equini oltre i 6 mesi = 1 UBA;

5) asini, muli e zebu' nani oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;

6) pony (compresi gli "Haflinger") oltre i 6 mesi = 0,5 UBA;

7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA;

8) suini riproduttori = 0,3 UBA;

9) suini da ingrasso = 0,15 UBA;

10) galline ovaiole = 0,004 UBA;

11) tacchini = 0,03 UBA;

12) struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA;

13) selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervi, caprioli, ecc.) = 0,15 UBA.»...

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