DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 novembre 2015, n. 27 - Modifiche al regolamento su immatricolazione e conduzione di veicoli e imbarcazioni del Servizio antincendi, del Servizio forestale provinciale e della Protezione civile. (15R00506)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 46/I-II del 17 novembre 2015) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1209 del 20 ottobre 2015 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «2. La patente della I categoria abilita alla guida di ciclomotori a due ruote, veicoli a tre ruote, quadricicli, motocicli, tricicli, macchine operatrici e autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;

agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero oppure un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purche' la massa massima di tale combinazione non superi i 3.500 kg.» 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: «2-bis. La patente di guida della I categoria con annotazione abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi i 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi i 4.250 kg. 2-ter. La patente della I e IV categoria abilita alla guida di complessi di veicoli composti da una motrice della I categoria e da un rimorchio o semirimorchio;

questi ultimi devono avere una massa massima autorizzata non superiore a 3.500 kg.» 3. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, e' cosi' sostituito: «3. La patente della II categoria con limitazione abilita alla guida di autoveicoli diversi da quelli della III categoria con limitazioni o della III categoria, la cui massa massima autorizzata sia superiore a 3.500 kg, ma non superiore a 7.500 kg, e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente;

agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio leggero;

questa patente abilita inoltre alla guida di macchine operatrici eccezionali.» 4. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 febbraio 2000, n. 7, sono inseriti i seguenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater: «3-bis. La patente della II e IV categoria con limitazione abilita alla guida di: a) complessi di veicoli composti da una...

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