DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2018, n. 42 - Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). (18R00412)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 1° agosto 2018, n. 33) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto n. 1775/1933 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici»;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica»;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale»;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa);

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 «Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994»;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative», che disciplina il procedimento sanzionatorio nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato;

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua). Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)»;

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