DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2017, n. 48 - Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio') e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994). (17R00425)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 13 settembre 2017) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis) Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»;

Vista la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2017;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 3 aprile 2017, n. 352;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare con osservazioni espresso nella seduta del 27 luglio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 maggio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 934;

Considerato quanto segue: 1. a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria effettuato con la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005), che ha modificato la l.r. 3/1994, e' necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali;

Per quanto concerne il titolo I (Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia), capo I (Funzionamento e gestione finanziaria degli ambiti territoriali di caccia) e capo II (Accesso agli ambiti territoriali di caccia) 2. Al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC), introdotte con la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 (Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994), e' necessario disciplinare le norme per il funzionamento degli ambiti territoriali di caccia e, pertanto, sono definite le modalita' di svolgimento...

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