DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2017, n. 32 - Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). (17R00395)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis);

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 62 e l'art. 130;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto, nella seduta del 5 aprile 2017;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto, nella seduta del 7 aprile 2017;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 681;

Considerato quanto segue: 1. Per assicurare l'omogeneita' di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014, e' necessario, in particolare, fornire specifiche indicazioni in riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e delle Unita' territoriali organiche elementari (UTOE), al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio rurale, nonche' per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. 2. E' necessario chiarire, con riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione, che tale individuazione e' effettuata come ipotesi ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione di eventuali trasformazioni esterne al perimetro medesimo, fermo...

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