DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 agosto 2016, n. 63 - Regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualita' del territorio rurale. (16R00457)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 31 agosto 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 84;

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;

Considerato quanto segue: 1. al fine di garantire che l'installazione delle serre temporanee risponda a requisiti omogenei sull'intero territorio regionale sono stabiliti alcuni criteri tecnici per la loro installazione;

  1. le tipologie di manufatti per cui non deve essere presentato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche degli stessi non assimilabili a quelle degli annessi agricoli;

  2. al fine di dimostrare che la realizzazione di una nuova abitazione e' necessaria alla conduzione del fondo sono previsti specifici requisiti che fanno riferimento alle ore lavoro impiegate per lo svolgimento delle attivita' agricole e delle attivita' connesse tenendo conto anche delle zone ove si svolgono tali attivita'. Inoltre per garantire l'uniformita' degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che ove sia prevista la possibilita' di realizzare tali manufatti vengano stabiliti anche alcuni specifici elementi relativi alla tipologia costruttiva e alle dimensioni delle unita' abitative;

  3. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nei casi previsti dalla legge regionale n. 65/2014, qualora non siano fissati dalle province e dalla Citta' metropolitana, sono stabilite tenendo conto della tipologia di coltura. Inoltre, per tener conto di fondi agricoli composti da diversi...

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