DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 agosto 2016, n. 60 - Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 'Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri' recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. (16R00454)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 17 agosto 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge n. 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19 maggio 2016;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 569 del 14 giugno 2016;

Visto il parere favorevole della quarta commissione consiliare «territorio, ambiente» espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812;

Considerato quanto segue: 1. Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalita' ed i contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 80/2015. In particolare disciplina, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneita', il procedimento di rilascio della concessione e le modalita' di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e regionale e delle relative aree, garantendo la funzionalita' idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalita' conservativa del bene. 2. Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dalle Province alla Regione attuata con legge regionale 3 marzo 2015 n. 22. 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'art. 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), alle opere idrauliche e di bonifica, nonche' alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere. 4. Ai sensi dell'art. 822 del codice civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto ai sensi della normativa statale di riferimento fanno parte...

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