DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2016, n. 42 - Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorio-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi). (16R00401)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27, Parte Prima, del 13 luglio 2016) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis). Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorio-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 18 febbraio 2016;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento dell'8 marzo 2016, n. 169;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 21 aprile 2016;

Visto l'ulteriore parere di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 596;

Considerato quanto segue: 1. E' necessario disciplinare nel dettaglio i requisiti che la legge regionale 21/2015, all'art. 12, demanda al regolamento attuativo, ossia i requisiti gestionali, igienico-sanitari e di sicurezza, di qualificazione professionale degli operatori, nonche' le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone. 2. Conformemente a quanto dispone la legge regionale 21/2015, il presente regolamento si limita a disciplinare le strutture in cui viene svolta attivita' ludico-motorio-ricreativa, a esclusione di quelle in cui e' praticata attivita' sportiva, di natura agonistica e non agonistica, che resta regolata dalle normative delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA), organismi confederati nel Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 3. Viene sostanzialmente confermato l'impianto del regolamento approvato con decreto del presidente della...

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