DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 83 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 'Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti'). (15R00026)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 64 del 30 dicembre 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E m a n a il seguente regolamento: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Inserimento dell'art. 11-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 2 - Inserimento dell'art. 11-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 3 - Modifiche all'art. 12 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 13 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 5 - Inserimento dell'art. 13-bis nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 6 - Inserimento dell'art. 13-ter nel d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 7 - Modifiche all'art. 15 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 8 - Sostituzione dell'art. 16 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 9 - Modifiche all'art. 21 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 10 - Modifiche all'art. 22 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 11 - Modifiche all'art. 24 del d.p.g.r. 54/R/2008 Art. 12 - Modifiche all'art. 25 del d.p.g.r. 54/R/2008 Preambolo Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 2008, n. 54/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 "Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23/10/2014;

Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso nella seduta del 26/11/2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1176;

Considerato quanto segue: 1. e' opportuno introdurre un articolo, contenente le definizioni che saranno utilizzate nel testo del regolamento, al fine di individuare in modo univoco il significato di termini quali sportello, punto di assistenza, pratica e consulenza, oltre ad un altro articolo che descrive le caratteristiche dello sportello;

  1. occorre chiarire che l'iscrizione all'elenco regionale e' possibile, a condizione che siano passati almeno tre anni dalla costituzione dell'associazione;

  2. e' necessario modificare la composizione dei tre requisiti che le associazioni di consumatori devono possedere ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, ovvero effettiva rappresentanza sociale...

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