DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2022 - Disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. (22A06699)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»

Visti gli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e, in particolare, l'art. 1, commi 341, 342 e 343

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e, in particolare, gli articoli 4, 7. 8, 27, 28 e 49

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il

Codice dell'amministrazione digitale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante le modalita' di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao e' stato nominato Ministro senza portafoglio

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e' stata conferita la delega di funzioni

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e' espresso con provvedimento n. 106 del 24 marzo 2022

Acquisito il concerto del Ministro della giustizia

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

    a. «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD

    b. «CAD»: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

    Codice dell'amministrazione digitale

    c. «piattaforma»: la piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum e le iniziative popolari, realizzata ai sensi dell'art. 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»

    d. «GDPR»: il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

    e. «gestore della piattaforma»: la persona giuridica a cui la Presidenza del Consiglio dei ministri affida la realizzazione, la gestione e la manutenzione della piattaforma

    f. «portale»: l'interfaccia web della piattaforma accessibile all'indirizzo www.firmereferendum.gov.it

    g. «regolamento eIDAS»: il regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2014.

    Art. 2

    Oggetto

  2. Il presente decreto disciplina le modalita' di funzionamento della piattaforma, definendone le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalita' di funzionamento, i casi di malfunzionamento, le modalita' con cui il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino delle funzionalita', le modalita' di accesso, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita' e le procedure per assicurare il rispetto del GDPR. Definisce, inoltre, le modalita' con cui i promotori della raccolta firme mettono a disposizione della Corte di cassazione le firme raccolte elettronicamente.

    Art. 3

    Infrastruttura tecnologica, requisiti di sicurezza, piano di test per

    la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti

  3. Il gestore della piattaforma sviluppa l'infrastruttura tecnologica, applicando i criteri di accessibilita' di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, nel rispetto dei principi di usabilita', completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'.

  4. Prima della sua messa in funzione, il gestore della piattaforma verifica e attesta il corretto funzionamento della stessa piattaforma tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalita' dei casi d'uso e delle funzionalita' assegnate alla piattaforma dall'art. 1, commi 341 e 343, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  5. Le caratteristiche tecniche, le regole tecniche e i requisiti di sicurezza della piattaforma sono descritti nel manuale operativo redatto dal gestore della piattaforma, allegato al presente decreto, pubblicato sul sito web dello stesso gestore e sul portale. Nel manuale sono individuate le metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, unitamente a metriche prestazionali e di qualita', nonche' di assistenza agli utenti. Tali metriche sono utilizzate per monitorare l'operativita' della piattaforma.

  6. Costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema con le modalita' di cui al comma 3, che rendono impossibile la raccolta delle firme degli elettori.

  7. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul portale. Con le stesse modalita' il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalita' della stessa piattaforma.

  8. Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza.

    Art. 4

    Architettura e funzionamento della piattaforma

  9. La piattaforma, accessibile tramite il portale, e' organizzata in un' «area pubblica» ed in un' «area privata» .

  10. L'area pubblica consente la consultazione delle proposte referendarie e dei relativi quesiti nonche' delle proposte di legge popolare, in corso e scadute, con l'indicazione del numero di firme raccolte fino al momento della visualizzazione. Consente, altresi', la consultazione di tutte le informazioni necessarie per partecipare alla raccolta delle firme mediante la stessa piattaforma.

  11. L'area privata, a cui e' possibile accedere mediante un'identita' digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE), n. 910/214, consente l'utilizzo delle funzionalita' della piattaforma diversificate in relazione atre distinte tipologie di utenti:

    a. «utenza Corte di cassazione»: dedicata al personale della Corte di cassazione abilitato dal gestore mediante una specifica funzionalita' della piattaforma descritta nel manuale operativo di cui all'art. 3, comma 3.

    L'abilitazione e' riconosciuta sulla base dei seguenti profili differenziati di accesso che tengono conto delle specifiche mansioni svolte dal suddetto personale:

  12. profilo magistrato: dedicato alla consultazione, estrazione e controllo delle sottoscrizioni raccolte per le iniziative referendarie e depositate presso la Corte di cassazione nonche', piu' in generale, alle funzioni di cui agli articoli 12 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352

  13. profilo personale tecnico-amniinistrativo: dedicato all'inserimento in piattaforma dei nominativi dei promotori della raccolta e all'abilitazione di almeno due promotori della raccolta ad operare sulla piattaforma

  14. profilo amministratore delle utenze: dedicato all'abilitazione e alla disabilitazione di ulteriore personale della Corte di cassazione sulla base di specifiche esigenze organizzative

  15. profilo personale delegato: dedicato al personale delegato di cui all'art. 2, del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1995, n. 159

    b. «utenza Soggetti promotori»: dedicata ai soggetti promotori della proposta referendaria o di legge popolare abilitati:

  16. al caricamento in piattaforma, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, della proposta

  17. alla consultazione, estrazione e monitoraggio delle sottoscrizioni raccolte per l'iniziativa

  18. all'abilitazione di ulteriori soggetti promotori i cui nominativi sono inseriti in piattaforma ai sensi della lettera a), numero 2.

    L'accesso ai dati personali dei sottoscrittori resta nella disponibilita' esclusiva dei promotori fino alla...

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