DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 222 - Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Coming into Force25 Dicembre 2021
Enactment Date09 Dicembre 2021
Published date24 Dicembre 2021
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2021/12/24/21G00245/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.305 del 24-12-2021
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, l'articolo 11, comma 3;

Visto l'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevede, in particolare, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;

Ritenuto di dare attuazione all'articolo 11, comma 3, redigendo un regolamento che assicuri l'autonomia gestionale e contabile dell'Agenzia attraverso la definizione di un sistema contabile idoneo a rilevare in modo corretto e tempestivo i fatti di gestione, coerente con la missione istituzionale e funzionale al pronto avvio dell'operativita';

Considerata, pertanto, l'opportunita' di adottare un modello di rilevazione di costi e ricavi per competenza economica (accrual), in grado di consentire al tempo stesso la raccordabilita' con le informazioni contabili prodotte dalle altre amministrazioni pubbliche che adottano un sistema di contabilita' finanziaria basata sul tradizionale sistema per cassa, in attuazione delle previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento in deroga anche alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' alle norme di contabilita' generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse stabiliti;

Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover disporre, entro il 1° gennaio 2022, di un sistema contabile necessario per il funzionamento dell'Agenzia;

Acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Sulla proposta del Direttore generale dell'Agenzia;

Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. decreto-legge, il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

  2. decreto legislativo, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

  3. decreto ministeriale, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, recante criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche di contabilita' civilistica;

  4. Presidente, il Presidente del Consiglio dei ministri;

  5. Autorita' delegata, il Sottosegretario di Stato o il Ministro senza portafoglio di cui all'articolo 3 del decreto-legge;

  6. Agenzia, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

  7. Direttore generale, il Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

  8. Vice Direttore generale, il Vice Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

  9. Organismo indipendente di valutazione (OIV), l'organismo nominato con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

  10. COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

  11. CIC, il Comitato interministeriale per la cybersicurezza di cui all'articolo 4 del decreto-legge;

  12. articolazioni, le articolazioni collocate al di fuori dei Servizi previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge;

  13. Servizi, le strutture di livello dirigenziale generale previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.

Art 2.

Oggetto

  1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.

Art 3.

Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.

  2. La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia e' informata a criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.

Art 4.

Definizione del sistema contabile

  1. Il sistema contabile dell'Agenzia e' ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  2. Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.

  3. Il sistema contabile dell'Agenzia e' basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.

  4. Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.

Art 5.

Durata dell'esercizio

  1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art 6.

Centri di responsabilita' e centri di costo

  1. Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.

Art 7.

Manuale di contabilita'

  1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilita', approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Titolo II PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING
Capo I Pianificazione e programmazione
Art 8.

Documenti di pianificazione e programmazione

  1. Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.

  2. Al documento di pianificazione strategica e' allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalita' di ciascun investimento, nonche' le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.

  3. Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia e' elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

Capo II Budgeting
Art 9.

Budget economico annuale

  1. Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.

  2. Il budget...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT