DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021 - Iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare. (21A01786)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del

MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», e in particolare l'art. 4

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, (di seguito decreto), registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2019 al n. 125, che, ai sensi dell'art. 1, comma 602 e 603, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, approva nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, le iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, individuate nell'allegato A al decreto medesimo

Vista la nota prot. n. 3131/C7SAN del 22 giugno 2017 con la quale il Presidente della Conferenza delle regioni invia al Ministro della salute la nota prot. n. 17/77/FS-CR/C7 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che recepisce le risultanze dell'incontro in data 20 giugno 2017, tra i vertici di INAIL, della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e di una delegazione delle regioni, che definisce che i finanziamenti per le iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria devono essere coerenti con il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 e che andrebbero in via prioritaria destinati alla:

realizzazione di un nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente ad elevato rischio e non convenientemente adeguabile sotto il profilo della sicurezza sismica ed antincendio

realizzazione di un nuovo immobile in sostituzione di fabbricato esistente strutturalmente ed architettonicamente superato e non adeguabile dal punto di vista funzionale

realizzazione di un nuovo immobile in cui saranno allocate funzioni sanitarie per una risposta puntuale, per un determinato bacino di utenza, ad una riscontrabile domanda sanitaria inevasa

realizzazione di un nuovo immobile per completare la rete dell'offerta ospedaliera e/o territoriale gia' prevista nella programmazione regionale e per realizzare economie gestionali ed efficientamento energetico

realizzazione di un nuovo immobile che riveste una particolare rilevanza per l'allocazione di attivita' di eccellenza dell'offerta sanitaria anche sotto il profilo scientifico (IRCSS)

Vista, la nota del Ministero della salute, prot. n. 8296 dell'8 agosto 2019, con la quale si chiede alle regioni l'interesse al mantenimento degli interventi inseriti nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018

Visto l'art. 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, avente ad oggetto:

Iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare

nel quale al comma 1 si prevede che «Con...

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