DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021 - Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati. (21A01721)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali

Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego

Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 della Corte costituzionale

Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art...

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