DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2021 - Criteri e modalita' tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport. (21A01537)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

e successive modificazioni e integrazioni

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e per lo sport

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Vincenzo Spadafora, e' stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente

Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

e, in particolare, l'art. 16 concernente «Regime speciale per lavoratori impatriati», come modificato dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il comma 5-quater del citato art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si stabilisce che «per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare»

Visto altresi' il comma 5-quinquies del medesimo art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, con il quale si dispone che, relativamente...

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