DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020, n. 191 - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (21G00029)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 4, comma 5

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis

Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'articolo 19, comma 9

Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-octies

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, che prevede il limite alla retribuzione o indennita' riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali

Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il medesimo Ministero

Vista la nota prot. n. 29644 del 14 luglio 2020, con cui l'amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative e considerato l'apposito incontro tenutosi il 20 luglio 2020

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400

d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

f) Uffici del Ministero: i dipartimenti e le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina

dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86.

- Si riporta il testo dell'articolo 17, della citata

legge 23 agosto 1988, n. 400:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del

Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di

Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla

richiesta, possono essere emanati regolamenti per

disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte

di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le

duplicazioni funzionali

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma

1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino

delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la

loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

o sono comunque obsolete.

.

- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104

(Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e

per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le

attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,

forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, delle

...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT