DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 166 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione. (20G00178)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 49, 50, 51, e 75, comma 3

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, in particolare l'articolo 3, comma 6, che prevede il procedimento per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020

Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca

Sentite le organizzazioni sindacali

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'istruzione.

2. Il Ministero dell'istruzione, di seguito denominato:

Ministero

, si struttura nei dipartimenti di cui all'articolo 2.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214:

Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte

di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le

duplicazioni funzionali

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma

1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino

delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la

loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

o sono comunque obsolete.

.

- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14

gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10:

Art. 3. - 1. Il controllo preventivo di legittimita'

della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui

seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione

del Consiglio dei ministri

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e

atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle

piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni

dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per

lo svolgimento dell'azione amministrativa

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di

programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi

di norme comunitarie

c-bis)

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di

riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni

emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c)

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del

patrimonio immobiliare

f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni

f-ter) atti e contratti concernenti studi e

consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23

dicembre 2005, n. 266

g) decreti che approvano contratti delle

amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:

attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i

quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma

dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.

2440

di appalto d'opera, se di importo superiore al valore

in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per

l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei

contratti stessi

altri contratti passivi, se di importo

superiore ad un decimo del valore suindicato

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,

di accertamento dei residui e di assenso preventivo del

Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico

di esercizi successivi

i) atti per il cui corso sia stato impartito

l'ordine scritto del Ministro

l) atti che il Presidente del Consiglio dei

ministri richieda di sottoporre...

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