DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 165 - Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca. (20G00177)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 14, comma 2

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e in particolare l'articolo 1, comma 345

Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Considerato che l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente

Sentito il Ministero dell'istruzione

Sentite le organizzazioni sindacali

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi reso nell'adunanza del 24 settembre 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ministro e sottosegretari

1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato

Ministero

, ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvalendosi degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni e i compiti a loro delegati dal Ministro con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

N O T E

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214:

Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte

di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al Visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l'amministrazione

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le

duplicazioni funzionali

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell'organizzazione e dei risultati

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'

dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali

generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma

1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino

delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione

di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e

all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la

loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo

o sono comunque obsolete.

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6, del

decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni

urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e

del Ministero dell'universita' e della ricerca», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61:

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di

organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi

dell'art. 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta

collaborazione, possono essere adottati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro competente, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Su detti regolamenti e' acquisito il parere del Consiglio

di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro

dell'universita' e della ricerca possono, ciascuno con

proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo

periodo, confermare il personale in servizio...

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