DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2020, n. 164 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca. (20G00176)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, e, in particolare, gli articoli 1 e 3

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e in particolare l'articolo 2, comma 3

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 345

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e in particolare l'articolo 6

Considerato che l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, prevede l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e stabilisce che su detto regolamento e' acquisito il parere del Consiglio di Stato

Considerato che l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha prorogato di tre mesi i termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 e n. 155, recanti regolamenti concernenti l'organizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Considerato che l'organizzazione ministeriale proposta risulta coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente

Sentito il Ministero dell'istruzione

Sentite le organizzazioni sindacali

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 24 settembre 2020

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 2020

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato

Ministero

.

2. Il Ministero e' articolato nelle seguenti cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale:

a) direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

b) direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

c) direzione generale della ricerca

d) direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

e) direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonche' ogni altra funzione a esse connessa attribuita al Ministero. Esse provvedono, altresi', nelle materie di rispettiva competenza, a curare il contenzioso e a stipulare accordi e convenzioni assumendone le rispettive responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente a piu' direzioni generali e' assicurato dal segretario generale.

4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente.

5. Il segretario generale individua il direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale individua il dirigente della propria direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

6. Presso il segretariato generale di cui all'articolo 2, opera la Conferenza permanente dei direttori generali del Ministero, la quale formula pareri sulle questioni comuni alle attivita' di piu' direzioni e puo' formulare proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'emanazione di indirizzi e direttive. La Conferenza propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata nonche' in materia di coordinamento delle attivita' informatiche. La Conferenza e' presieduta dal segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due direttori generali. L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza e' preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di gabinetto, i quali hanno facolta' di partecipare alle sedute della medesima Conferenza.

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre

1988, n. 214:

Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte

di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni

parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i

regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da

riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per

le quali le leggi della Repubblica, autorizzando

l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,

determinano le norme generali regolatrici della materia e

dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto

dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell'organo di direzione politica e di raccordo...

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