DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2019, n. 178 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132. (20G00019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 27, 28 e 29;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, di seguito denominato: «decreto-legge n. 104 del 2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, sono stabiliti termini e modalita' di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cento unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e sette unita' di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Tenuto conto che il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, stabilisce che entro il 15 dicembre 2019 sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle suddette disposizioni con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in data 11 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 2, la lettera d) e' soppressa;

b) all'articolo 3, comma 3, alla lettera t), dopo le parole «seguenti enti:» sono inserite le seguenti: «per quanto di competenza del Ministero»;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera bb), sono aggiunte le seguenti: «bb-bis) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

bb-ter) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attivita' del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui e' titolare il Ministero;

bb-quater) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;

d) all'articolo 3, comma 5, le parole «e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»;

e) all'articolo 4, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero, e' membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»;

f) all'articolo 6, comma 1, lettera n), le parole «in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza»;

g) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera n), e' inserita la seguente: «n-bis) politiche e attivita' per l'attrazione degli investimenti esteri, attivita' di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attivita' connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;»;

h) all'articolo 6, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2) Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»;

i) l'articolo 7 e' abrogato;

l) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: «q-bis) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.»;

m) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera bb), e' aggiunta la seguente: «bb-bis) attivita' conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.»;

n) all'articolo 17, comma 1, le parole «fino a cinque incarichi ispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei incarichi ispettivi»;

o) all'articolo 18, comma 1, le parole «centotrenta posti di funzione, si provvede», sono sostituite dalle seguenti: «centoventitre' posti di funzione, si provvede»;

p) la Tabella A e' sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri...

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