DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2019 - Riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, per l'annualita' 2019. (20A00719)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare, l'art. 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravita' della condizione di disabilita', e l'art. 4, che ne definisce le modalita' di accertamento;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e in particolare, l'art. 14 concernente i progetti individuali per le persone disabili;

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in particolare, l'art. 3, che definisce i principi generali, e l'art. 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella societa';

Vista la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare», e in particolare: l'art. 3, comma 1, che istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare;

l'art. 3, comma 2, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, che stabilisce che l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo;

l'art. 4, che stabilisce le finalita' del Fondo;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio...

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