DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2019, n. 103 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (19G00110)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare, l'articolo 1, comma 359;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e in particolare, l'articolo 24-bis;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare, l'articolo 1, commi 348, 350 e 351;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e in particolare, l'articolo 19, commi 1-bis e 1-ter;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla rideterminazione delle competenze territoriali delle Commissioni mediche di verifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2011, n. 48, relativo alla riallocazione delle funzioni svolte dalle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2013, n. 38, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2014, n. 214, supplemento ordinario n. 75, recante l'individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2015 e 8 giugno 2017, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2016, n. 20, e 9 agosto 2017, n. 185, relativi alla individuazione delle Ragionerie territoriali dello Stato e dei relativi compiti;

Visto il richiamato articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 che prevede la facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di decreti da adottare ai sensi della medesima norma;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta, ivi compresa quella attinente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, coerente con i compiti e le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dalla normativa di settore vigente e con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non generale;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';

Informate le organizzazioni sindacali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Dipartimenti del Ministero 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero e' articolato nei seguenti dipartimenti:

  1. Dipartimento del tesoro;

b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) Dipartimento delle finanze;

d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 2. Ciascun Dipartimento e' articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al Capo II. Con uno o piu' decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative ai corpi ispettivi ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di cinquecentottantotto. In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione e all'Organismo indipendente di valutazione. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate...

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