DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista della legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 526;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Informate le organizzazioni sindacali;

Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, nonche' la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

Ritenuto che il contenuto delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero e ragioni di speditezza e celerita' rendono non necessario avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie...

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