DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 93 - Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. (19G00099)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 4, 27, 28 e 29;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 56;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, ed in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, l'articolo 52;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235, recante Modalita' di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali di gas;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2004, n. 98, recante Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2017, n. 107 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 75 del 29 gennaio 2019, concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Segretariato generale del Ministero sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018, recante Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2016, n. 45, recante Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree;

Tenuto conto che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sui decreti da adottare sulla base della medesima norma;

Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita' di non avvalersi di tale facolta';

Informate le organizzazioni sindacali negli incontri del 28 maggio 2019 e del 12 giugno 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' e attribuzioni 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», persegue le finalita' ed esercita le attribuzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui all'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988. n . 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»: «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per...

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