DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78 - Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (19G00085)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e, in particolare, l'articolo 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'articolo 7, comma 31-ter;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 e, in particolare, gli articoli 2, 5 e 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 e, in particolare, la Tabella A di cui all'articolo 5;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l'articolo 203, comma 1;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 16, comma 4;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies;

Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei ministeri;

Ritenuto per esigenze di speditezza e celerita', di non avvalersi di tale facolta';

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2019;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni e finalita' 1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente. 2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  1. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  2. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  3. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  4. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  5. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

  6. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  7. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita') pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188: «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono...

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