DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2019, n. 45 - Regolamento concernente la rimodulazione dell'organico della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge di bilancio 2019. (19G00053)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'articolo 1, comma 335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2013, n. 232, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri, e in particolare la tabella 1;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in particolare l'articolo 1, comma 244;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 286;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l'articolo 4-bis;

Ritenuto, per ragioni di urgenza e celerita', di non avvalersi della facolta', prevista dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, di sottoporre il presente regolamento al parere preventivo del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento: Articolo unico 1. La dotazione organica della carriera diplomatica e' rideterminata nel numero complessivo di 1.149 unita', cosi' ripartito: a) ambasciatore: 24;

b) ministro plenipotenziario: 185;

c) consigliere di ambasciata: 244;

d) consigliere di legazione: 261;

e) segretario di legazione: 435. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 cessa di produrre effetti, limitatamente alla carriera diplomatica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Reggio Calabria, 18 aprile 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero Milanesi Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1071 N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «Art. 17. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la...

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