DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018 - Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2018-2020, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (19A00884)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale;

Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferita ai ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera a), gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta' assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna...

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