DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2018 - Condizioni, termini e modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finalizzate a consentire il riconoscimento, a domanda, dei rimborsi spettanti ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con le modalita' del credito d'imposta. (19A00336)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174» e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Visti gli articoli 1260, e seguenti, del codice civile;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 ove e' previsto, tra l'altro, che: al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016, a fare data dall'entrata in vigore del citato decreto, i rimborsi per i datori di lavoro dei volontari di protezione civile relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalita' del credito di imposta (comma 1);

il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del richiamato art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, e successive modificazioni, ovvero e' cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi, stabilendo altresi' che tali cessionari possano utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241/1997 e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalita' da stabilire a cura del medesimo Dipartimento, prevedendo, inoltre che per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 relativo debba essere presentato esclusivamente attraverso i...

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