DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2018 - Criteri e modalita' per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. (18A04205)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze selle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2006, n. 312, concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (di seguito regolamento);

Considerato che l'art. 4 del regolamento individua come titolare del trattamento «la persona fisica o giuridica, l'autorita' pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali»;

Considerato, altresi', che l'art. 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali (di seguito RPD) «quando il trattamento e' effettuato da un'autorita' pubblica o da un organismo pubblico»;

Considerato che l'art. 37 del Regolamento, ai paragrafi 5 e 6, stabilisce che il RPD e' designato in funzione delle qualita' professionali, in particolare...

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