DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, concernente criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. (18G00089)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali e, in particolare, il comma 5 che rinvia l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante regolamento in materia di criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 16, del citato decreto Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, che istituisce un Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2017, n. 207, recante criteri e modalita' di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2017, n. 252, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale - 13 dicembre 2017, n. 50;

Ritenuto necessario integrare la disciplina relativa all'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017;

Considerato necessario modificare, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2017, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017, eliminando la disciplina concernente le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 gennaio 2018;

Acquisito il parere della 5ª commissione parlamentare del Senato della Repubblica, espresso in data 17 gennaio 2018;

Considerato che la V commissione parlamentare della Camera dei deputati non ha espresso il parere nel termine prescritto;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo, sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

  1. nel preambolo, all'ottavo «Visto», sono soppresse le parole: «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

  2. nel preambolo, dopo le parole: «Ravvisata l'opportunita' di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di definire i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al richiamato articolo 10 della legge n. 243 del 2012» sono soppresse le seguenti: «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato»;

  3. all'articolo 2, il comma 16 e' abrogato;

  4. l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali). - 1. E' istituito, senza oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio per il monitoraggio delle intese regionali, di seguito denominato "Osservatorio", per il monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, con l'obiettivo di monitorare gli esiti delle intese e favorire il pieno utilizzo degli spazi finanziari per investimenti da parte degli enti territoriali. L'Osservatorio ha sede ed opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. L'Osservatorio opera con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. 3. L'Osservatorio e' presieduto dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.PA.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' composto dai seguenti componenti effettivi: a) due rappresentanti...

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