DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150 - Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). (17G00164)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) accordi quadro: congiuntamente l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana, e l'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come regolati dall'articolo 11;

  1. anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE): il prestito di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  2. contratto di finanziamento: il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente e l'istituto finanziatore di cui alla lettera l), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni, in conformita' all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, al presente decreto nonche' agli accordi quadro di cui alla lettera a), ai fini dell'erogazione e del rimborso del finanziamento di cui alla lettera d);

  3. finanziamento: l'ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di APE durante la fase di erogazione, comprensivo dell'importo dei premi assicurativi complessivamente pattuiti e della commissione di accesso al fondo di garanzia, anticipati dall'istituto finanziatore per conto del richiedente;

  4. fondo di garanzia o fondo: il fondo di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

  5. gestore: l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), al quale e' affidata la gestione del fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto ed i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 176, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

  6. impresa assicuratrice: l'impresa assicuratrice che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 2, del presente decreto;

  7. interessi contrattuali: l'ammontare complessivo degli interessi contrattuali maturati sul finanziamento;

  8. debito residuo: l'ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento;

  9. istituto finanziatore: la banca o l'intermediario finanziario che aderisce all'accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'associazione bancaria italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;

  10. piano di ammortamento: il piano di ammortamento per il rimborso del debito residuo, definito ai sensi degli accordi quadro di cui...

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