DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017 - Integrazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie. (17A04346)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 974 a 978;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalita' e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilita', nonche' i criteri di valutazione dei progetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Visti in particolare, l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e l'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con i quali sono state individuate le modalita' di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e in particolare, l'art. 1 con cui sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai citati articoli 4, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, prevedendo che: «la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% e' erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorita' competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi (...). La quota di finanziamento, pari al 30%, e' erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. (...)...

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