DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2016 - Individuazione delle azioni del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. (16A08620)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009 introdotto dall'art. 2, comma 2 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, che dispone l'istituzione delle azioni del bilancio quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e criteri per la loro individuazione;

Visto in particolare il comma 6 del medesimo art. 25-bis, il quale stabilisce che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le azioni del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 90, il quale stabilisce che il decreto di cui al comma 6 dell'art. 25-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto dallo stesso articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Visto l'art. 21, comma 2-ter della legge n. 196 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, il quale stabilisce che con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;

Considerato che i programmi di spesa, come definiti all'art. 21, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009, costituiscono aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa;

Considerato altresi' che, ai sensi del medesimo art. 21, comma 2, della stessa legge n. 196, la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita'...

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