DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2016 - Modalita' di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario. (16A07391)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

Visto l'art. 1-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 42 del 2016, il quale stabilisce che, «fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 42 del 2016, e che il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visti, tra gli altri: l'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prescrive che «i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in servizio nella medesima istituzione scolastica»;

l'art. 4, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il quale dispone che il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e che la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze...

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