DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016 - Individuazione della capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati. (16A07192)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, in particolare, il comma 1, che prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata la capacita' complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche' il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati;

Considerato che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio fissato dall'art. 11, comma 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, e' necessario raggiungere l'obiettivo nazionale di raccolta differenziata stabilito nell'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la gerarchia della gestione dei rifiuti, come individuata nell'art. 4 della predetta direttiva 2008/98/CE, ha stabilito che il recupero energetico dei rifiuti rappresenta un'opzione di gestione da preferire rispetto al conferimento in discarica dei rifiuti;

Visto l'art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, relativo ai principi di autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti;

Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti sufficienti a trattare i rifiuti che residuano da una raccolta differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi rifiuti, il ricorso allo smaltimento in discarica;

Visto l'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla predisposizione, all'adozione e all'aggiornamento dei piani di gestione rifiuti, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto l'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per l'approvazione dei piani di gestione rifiuti, nonche' i contenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui alla Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento, nonche' l'individuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano tenendo conto della pianificazione regionale;

Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'individuazione della capacita' complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sulla base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello nazionale;

Ritenuto necessario effettuare - cosi' come richiesto dalle regioni nelle sedute tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015 - una puntuale ricognizione dei dati della capacita' e dell'operativita' delle infrastrutture dedicate all'incenerimento dei rifiuti, con le regioni, le province autonome e con tutti i singoli gestori degli impianti;

Rilevata la necessita' di effettuare, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del...

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