DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2016 - Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. (16A05238)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della popolazione e delle abitazioni;

Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, delle modalita' di accesso all'Anncsu da parte dei soggetti autorizzati, nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che «agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente all'Istat, agli enti e agli organismi pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse...

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