DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2016 - Criteri e modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale gia' appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato della associazione italiana della Croce Rossa. (16A04932)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA DIFESA IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2, rubricato «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, che stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali»;

Visto, altresi', l'art. 5, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni, il quale dispone che al personale gia' appartenente al Corpo militare, «continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;

Visto il decreto 16 aprile 2014 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze...

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