DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2016 - Autorizzazione ad assumere unita' di personale in favore del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane. (16A03606)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che per il quadriennio 2010-2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui le assunzioni previste per le amministrazioni sopra citate sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unita', le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unita';

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui «Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un...

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