DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2015 - Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. (16A01569)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Su proposta del MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 23 agosto 1988, n, 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, e gli artt. 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalita' di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il comma 1 dell'art. 170, che prevede che «ai fini dell'applicazione dell'art. 65, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino, fino alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183»;

Visto altresi' il comma 2-bis del citato art. 170 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo il quale «le Autorita' di Bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertite, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n, 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, recante, «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», che ha prorogato le Autorita' di Bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

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