DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2015, n. 202 - Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). (15G00217)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, il comma 4;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230;

Visto l'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2015, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante: «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2157/2015 del 24 luglio 2015, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 luglio 2015;

Vista la nota DAGL 10185 P del 24 novembre 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha comunicato il proprio nulla osta;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni e oggetto 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per «Scuola», la Scuola nazionale dell'amministrazione;

  1. per «docenti a tempo pieno», quelli di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, nonche' quelli incaricati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

  2. per «docenti incaricati», i docenti e le persone di comprovata professionalita', di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, ai quali la Scuola puo' conferire incarichi per lo svolgimento, anche temporaneo, di attivita' di insegnamento, ricerche e studi;

  3. per «docenti a tempo indeterminato», i docenti ordinari dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;

  4. per «ricercatori a tempo indeterminato», i ricercatori dei ruoli a esaurimento della soppressa Scuola superiore dell'economia e delle finanze trasferiti alla Scuola;

  5. per «docenti», tutti i soggetti di cui alle lettere b), c), d) ed e);

  6. per «Presidente» il Presidente della Scuola;

  7. per «Comitato di gestione» il Comitato di gestione della Scuola. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari): «4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'art...

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