DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2015, n. 84 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche. (15G00097)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;

Visto l'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;

  1. per «Ministero» il Ministero della giustizia;

  2. per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  3. per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;

  4. per «Direzione regionale» la Direzione generale interregionale dell'organizzazione giudiziaria;

  5. per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una Direzione regionale, scelto nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1952, n. 140. - La legge 12 agosto 1962, n. 1311 (Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1962, n. 224. - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 2. - 3. - 4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  6. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  7. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

  8. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  9. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. (Omissis).». - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 (Istituzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 4, degli articoli 5, 16, 17, 18, 19 e del comma 3 dell'articolo 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: «Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione) - Commi da 1. a 3. (Omissis). 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. Commi da 4-bis. a 6. (Omissis).». «Art. 5. (I dipartimenti) - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

  10. alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

  11. svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

  12. promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

  13. adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

  14. e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

  15. puo' proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3...

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