DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015, n. 77 - Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (15G00091)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, che prevede l'istituzione presso ogni Amministrazione di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale" ed, in particolare, l'articolo 13, concernente il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate;

Considerata, altresi', la facolta' prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e successive modificazioni, secondo il quale "Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.";

Vista la trasmissione al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 15 luglio 2014, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Considerata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite agli stessi dalla normativa vigente di settore nonche' con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonche' per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Uffici di diretta collaborazione del Ministro 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", e' l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministero", e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) la Segreteria tecnica del Ministro;

d) l'Ufficio legislativo;

e) l'Ufficio stampa;

f) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati. 3. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. Il Vice Capo di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, e su proposta, rispettivamente, del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I Capi delle Segreterie di cui al comma 2, lettera f) ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario. 4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e degli Uffici di Gabinetto e legislativo. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme...

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