DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2015 - Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella societa' di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround). (15A04047)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito, dall'articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, di seguito, l'articolo 15, e in particolare i commi 1, 3, 4, 6, 7, 8;

Vista la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), secondo cui, tra l'altro, "la garanzia non assiste piu' dell'80 per cento del prestito (o di un'altra obbligazione finanziaria) in essere";

Vista la comunicazione della Commissione europea "Piano d'azione: diritto europeo delle societa' e governo societario", COM (2012) 740/2, che prevede tra gli obiettivi prioritari quello di favorire l'impegno degli azionisti, al fine di contribuire alla sostenibilita' a lungo termine delle societa' dell'UE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015, con il quale il prof. Claudio De Vincenti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 28 aprile 2015, n. 1138, di delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato Prof. Claudio De Vincenti;

Considerata l'esigenza di consentire alle imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato di superare temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, riconducibili all'attuale fase congiunturale dei mercati;

Ritenuta l'opportunita' che la Societa' sia dotata di adeguate risorse in misura tale da consentire una diversificata ed efficiente ripartizione degli interventi di patrimonializzazione e ristrutturazione;

Ritenuto che la garanzia dello Stato costituisca elemento necessario per consentire l'investimento di risorse nella Societa' anche da parte di investitori istituzionali e professionali, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, che adottano politiche di investimento prudenziali di lungo termine, caratterizzate da bassi profili di rischio;

Ritenuto opportuno che, ferma restando l'autonomia statutaria...

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