DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 2014 - Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. (15A02094)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei;

Visto, in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto recante disposizioni sul rispetto dei limiti per le spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al comma 6 che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validita' triennale;

Visto l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quale prevede: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005...

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