DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2015, n. 24 - Regolamento concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (15G00032)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 18 novembre 1998, n. 514 con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile 2014;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n, 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e successive modificazioni reca: «Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Per il testo dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), si veda nelle note all'art. 2. - L'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile) reca: «Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all' articolo 1: 1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialita'»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

  1. l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 3. Con uno o...

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